Sez. 1, Sentenza n. 8560 del 18/11/2014 Ud. (dep. 26/02/2015) Rv. 262553 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Sentenza di condanna a pena soltanto pecuniaria - Mancata richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena da parte dell'interessato - Non applicazione del beneficio da parte del giudice - Motivazione - Criteri.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA
Quando è pronunciata sentenza di condanna esclusivamente ad una sanzione pecuniaria, e non vi è stata richiesta da parte dell'interessato di concessione della sospensione condizionale della pena, è legittima la motivazione della sentenza che si limiti ad escludere l'applicazione del beneficio sulla base della rilevata non rispondenza di esso ad un concreto interesse dell'imputato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)