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Sez. 5, Sentenza n. 1136 del 05/04/2013 Ud. (dep. 13/01/2014) Rv. 258822 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Condanna per delitto alla pena della multa - Sospensione condizionale - Concessione d'ufficio - Possibilità - Onere motivazionale.
Stato
decisa il 2013-04-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258822-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

Il giudice di merito, in relazione ad una condanna alla pena pecuniaria per delitto, può disporre, anche di ufficio, la sospensione condizionale della pena, ma deve motivare sulla utilità della concessione del beneficio rispetto al contrario interesse dell'imputato a non goderne, sulla base di una valutazione in concreto, in considerazione delle finalità di prevenzione speciale e di rieducazione insita nell'istituto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)