Sez. 1, Sentenza n. 467 del 18/01/2000 (Rv. 532913 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Espropriazione di suoli per la realizzazione di programmi di edilizia economica e popolare - Obbligazione per il pagamento dell'indennità - Comune beneficiario - Giudizio di opposizione alla stima - Legittimazione passiva - Sussistenza esclusivamente in capo al Comune.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
Il principio fondamentale in tema di legittimazione passiva nelle controversie concernenti l'indennità di esproprio, ove vi sia stata delega al compimento, oltre che dei lavori, degli atti procedimentali, è che parte del rapporto espropriativo è il soggetto espropriante a cui vantaggio è pronunciato il decreto di esproprio, come nel caso dell'espropriazione di suoli per la realizzazione di programmi per l'edilizia economica e popolare, in cui il soggetto pubblico o privato svolge la procedura espropriativa "in nome e per conto" dell'ente beneficiario dell'espropriazione, e allora grava su quest'ultimo l'obbligo di corrispondere l'indennità e la conseguente legittimazione passiva nel giudizio di opposizione alla stima.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 60
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)