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Sez. 1, Sentenza n. 6880 del 03/07/1999 (Rv. 528261 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Espropriazione di suoli per la realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica - Beneficiario dell'espropriazione e obbligato al pagamento delle relative indennità - Comune - Delegazione degli atti espropriativi, dell'occupazione di aree o dell'acquisizione dei suoli ad istituti o cooperative - Irrilevanza - Legittimazione passiva nel giudizio di opposizione alla stima - Sussistenza esclusivamente in capo al Comune.
Stato
decisa il 1999-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528261-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

In caso di espropriazione di suoli per la realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica ai sensi della legge n. 865 del 1971, beneficiario sostanziale dell'espropriazione è l'ente territoriale in favore del quale il provvedimento espropriativo viene pronunciato e che acquista l'esclusiva proprietà del bene ai sensi della art. 35 legge cit., pertanto tale ente resta unico obbligato al pagamento delle indennità di espropriazione e di occupazione temporanea anche quando, a norma degli arte. 35 e 60 legge cit., gli atti espropriativi vengano delegati e l'occupazione venga attuata dagli istituti o dalle cooperative, ovvero sia stato convenuto con i futuri concessionari, incaricati della attuazione dei programmi, che gli stessi procedano direttamente all'occupazione dei suoli, dovendosi in tali casi ritenere che l'attività dei predetti, agenti come delegati del Comune a rilevanza esterna, si esaurisca nel compimento, in nome e per conto dell'Ente territoriale, degli atti necessari a conseguire il provvedimento ablatorio, che risulta perciò riferibile all'ente stesso, con conseguente legittimazione passiva di quest'ultimo nel giudizio di opposizione alla stima promosso dall'espropriato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 60, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)