Sez. 2, Sentenza n. 3381 del 23/03/1995 (Rv. 491356 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO | Ordinanza ex artt. 29 e 30 legge n. 794 del 1942 - Ricorso per cassazione ex art. 111 della Cost. - Ammissibilità per violazione di legge - Per insufficienza di motivazione - Esclusione - Limiti.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO
In tema di liquidazione di onorari professionali di avvocato e procuratore, il ricorso per cassazione, ex art. 111 Cost., avverso l'ordinanza (non impugnabile) prevista dagli art. 29 e 30 della legge 13 giugno 1942 n. 794, potendo essere proposto solo "per violazione di legge", non consente la deduzione di incompletezze o insufficienze della motivazione del provvedimento impugnato, ferma restando l'esperibilità del rimedio quando la motivazione manchi o sia meramente apparente.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)