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Sez. U, Sentenza n. 5789 del 15/06/1994 (Rv. 487066 - 01)

Igiene e sanità pubblica - Professioni ed arti sanitarie - Professioni sanitarie - Vigilanza dell'esercizio e disciplina | Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie - Decisioni - Impugnabilità per cassazione - Motivi del ricorso - Estensione alla deduzione di vizi di motivazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1994-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487066-01

Igiene e sanità pubblica - Professioni ed arti sanitarie - Professioni sanitarie - Vigilanza dell'esercizio e disciplina

Le decisioni della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie sono impugnabili per cassazione non solo per motivi di giurisdizione ex art. 362 cod. proc. civ., come originariamente previsto dall'art. 19 del D.Lgs. c.p.s., 13 settembre 1946 n. 233, ma anche ai sensi dell'art. 111 Cost., come ricorso che, essendo ammesso soltanto per violazione di legge, non può estendersi alla deduzione di vizi di motivazione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/09/1946 num. 233 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)