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Sez. 2, Sentenza n. 10939 del 11/05/2006 (Rv. 590124 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO | Provvedimento di liquidazione - Forma - Ordinanza - Erronea adozione con sentenza - Mezzo di impugnazione - Ricorso straordinario per cassazione - Necessità - Fondamento - Vizio di motivazione - Deducibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590124-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO

In tema di liquidazione dei compensi agli avvocati, il provvedimento che definisce il procedimento di cui agli artt. 29 e 30 L. 794/1942, seppure adottato nella forma della sentenza, ha natura sostanziale di ordinanza sottratta all'appello ed è, pertanto, impugnabile soltanto con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. che, ai sensi di tale norma, può essere proposto esclusivamente per violazione di legge non essendo consentita la deduzione di incompletezza o insufficienza della motivazione.

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST., Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)