Sez. L, Sentenza n. 2666 del 02/05/1981 (Rv. 413443 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE - CRITERI - RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER L'ACCESSO AL LUOGO DI LAVORO - INCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE - CRITERI - RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER L'ACCESSO AL LUOGO DI LAVORO - INCLUSIONE.*
Hanno carattere retributivo le competenze corrisposte al lavoratore a titolo di rimborso delle spese necessarie per recarsi al suo abituale posto di lavoro e pertanto concorrono a formare la base imponibile per il calcolo dei contributi, conformemente al disposto dell'art 12 della legge 30 aprile 1969 n 153, che da detta base esclude soltanto i rimborsi delle spese effettuate nell'interesse del datore di lavoro, quali le stesse spese di trasporto se sostenute dal lavoratore inviato, per esigenze di lavoro, fuori del luogo dove abitualmente e per contratto svolge la propria attivita. (Conf 302/73).*
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)