Sez. L, Sentenza n. 4636 del 08/07/1983 (Rv. 429518 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIA - RETRIBUZIONE ASSOGGETTATA A CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL'INAM - NOZIONE - EROGAZIONE IN NATURA CONSISTENTE NEL TRASPORTO AL LUOGO DI LAVORO - INCLUSIONE - MANCANZA DI PREVISIONE DI UN'INDENNITÀ SOSTITUTIVA PER I LAVORATORI NON FRUENTI DEL SERVIZIO - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIA - RETRIBUZIONE ASSOGGETTATA A CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL'INAM - NOZIONE - EROGAZIONE IN NATURA CONSISTENTE NEL TRASPORTO AL LUOGO DI LAVORO - INCLUSIONE - MANCANZA DI PREVISIONE DI UN'INDENNITÀ SOSTITUTIVA PER I LAVORATORI NON FRUENTI DEL SERVIZIO - IRRILEVANZA.*
Nella remunerazione assoggettata a contribuzione a favore dell'INAM vanno comprese, ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153 (applicabile anche in tema di Assicurazione obbligatoria contro le malattie, in forza del rinvio ex art. 1 della legge 19 febbraio 1951 n. 74), tutte le erogazioni in danaro o in natura che il lavoratore "riceve" dal datore di lavoro, ossia in adempimento di obblighi posti dalla legge o dal contratto o comunque attuate in via continuativa e predeterminata, con la sola eccezione di quelle riconducibili alla tassativa elencazione di cui al secondo comma dell'art. 12 citato, quindi anche l'erogazione in natura consistente nel trasporto al luogo di lavoro senza che possa rilevare la mancata previsione di un'indennità sostitutiva per coloro che non ne fruiscano. (V 4605/82, mass n 422575; (V 2666/81, mass n 413443; (V 5044/80, mass n 408899).*
Riferimenti normativi: Legge 19/02/1951 num. 74 art. 1, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)