Sez. 3, Sentenza n. 27445 del 13/12/2005 (Rv. 586679 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Sentenza conclusiva del procedimento di opposizione - Contestazioni della parte esecutata - Configurabilità sia come opposizione all'esecuzione che come opposizione agli atti esecutivi - Ammissibilità - Duplicità di decisioni contenute in un'unica sentenza - Conseguenze - Impugnazioni distinte - Necessità - Fattispecie relativa a giudizio divisorio.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
La sentenza conclusiva di un procedimento di opposizione, nel corso del quale le doglianze della parte esecutata abbiano integrato tanto gli estremi della fattispecie della opposizione alla esecuzione quanto quella della opposizione agli atti esecutivi, contiene due distinte decisioni, soggette ad autonome e distinte impugnazioni, con la conseguenza che, ove venga proposta una impugnazione unica, essa va dichiarata inammissibile in relazione ai capi per i quali il tipo di impugnazione proposta non è ammesso. (Nella specie, relativa ad opposizione proposta, ex artt. 615 e 617 cod. proc. civ., contro il provvedimento del giudice istruttore che aveva disposto, avviata la divisione giudiziale da parte del giudice delegato al fallimento, lo scioglimento della comunione e la vendita di un bene immobile di cui il fallito era comproprietario, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. proposto - in luogo dell'appello - avverso la pronunzia resa nel giudizio qualificato come opposizione all'esecuzione e avverso quella con cui, nel giudizio divisorio, si era ritenuta la necessità di procedere alla vendita).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 601, Cod. Civ. art. 615, Cod. Civ. art. 617, Cod. Civ. art. 713
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)