Sez. U, Sentenza n. 39 del 05/02/1999 (Rv. 522983 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Consiglio nazionale forense - Composizione - Disposizioni sul numero minimo di presenti - Applicabilità anche ai giudizi disciplinari - Mancata recezione del principio del collegio perfetto - Influenza sull'indipendenza dell'organo - Esclusione - Violazione dei principi costituzionali e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo - Insussistenza.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
Le disposizioni dell'art. 43 del R.D.L. n. 37 del 1934, così come modificate dall'art. 22 del D.Lgs.Lgt. n. 382 del 1944, sulla composizione del Consiglio nazionale forense ai fini della validità delle sue deliberazioni (in base alle quali occorre la presenza di almeno un quarto dei suoi componenti, compreso il presidente o uno dei due vicepresidenti) si applicano anche alle pronunce nella materia disciplinare, senza che la mancata previsione di un numero fisso di componenti nel collegio giudicante (e cioè di un "collegio perfetto") vulneri l'esigenza costituzionale di indipendenza degli organi con attribuzioni giurisdizionali oppure rappresenti una violazione dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, del 4 novembre 1950 (ratificata con la legge 4 agosto 1955 n. 848), nella parte in cui tutela il diritto ad essere giudicati da un tribunale indipendente ed imparziale costituito per legge.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 22/01/1934 num. 37 art. 43, Decr. Legisl. Luogoten. 23/11/1944 num. 382 art. 4, Costituzione art. 108, Legge 04/08/1955 num. 848 art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)