Sez. 5, Ordinanza n. 31110 del 05/07/2004 Cc. (dep. 15/07/2004) Rv. 230021 - 01
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - impugnazioni - riesame - decisione - IN GENERE | Indizi tratti dagli esiti di intercettazioni telefoniche - Difetto di motivazione dei decreti di autorizzazione - Integrazione da parte del tribunale del riesame - Possibilità - Limiti.
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - impugnazioni - riesame - decisione - IN GENERE
In tema di giudizio di riesame di ordinanza coercitiva, il vizio di motivazione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni in ordine agli indizi di reato che legittimano le operazioni è emendabile dal tribunale del riesame, il quale è in primo luogo giudice del merito della vicenda "de libertate" e, solo ove rilevi la mancanza di motivazione in senso grafico o una motivazione di stile meramente apparente, ha il potere, quale giudice anche della legittimità dell'atto, di annullare l'ordinanza impositiva della misura. (La Corte ha specificato che il potere del tribunale di integrare la motivazione mancante o insufficiente, riguarda sia i presupposti sostanziali della ordinanza cautelare in riesame che i requisiti per la utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche dalle quali siano stati desunti gli indizi di colpevolezza).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)