Sez. L, Sentenza n. 7603 del 23/12/1983 (Rv. 432215 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - DECORRENZA - CONDIZIONI - PENSIONE DI VECCHIAIA - RAGGIUNGIMENTO DELL'ETÀ PENSIONABILE - RILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - DECORRENZA - CONDIZIONI - PENSIONE DI VECCHIAIA - RAGGIUNGIMENTO DELL'ETÀ PENSIONABILE - RILEVANZA.*
La prescrizione dell'Azione risarcitoria di cui all'art. 2116 cod. civ. inizia a decorrere solo quando si siano realizzati entrambi i presupposti di fatto dell'Azione stessa e cioè la mancata o irregolare contribuzione e la definitiva perdita da parte del lavoratore della prestazione previdenziale e così, in relazione a pensione di vecchiaia, dal raggiungimento dell'età pensionabile. (V 202/77, mass n 383717; (V 2931/76, mass n 381695; (V 4169/75, mass n 378513); (Conf 5057/80, mass n 408911).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Civ. art. 2934
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)