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Sez. L, Sentenza n. 5057 del 02/09/1980 (Rv. 408911 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - DECORRENZA - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1980-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408911-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - DECORRENZA - PRESUPPOSTI.*

La prescrizione dell'Azione risarcitoria di cui all'art 2116 cod civ inizia a decorrere solo quando si siano realizzati entrambi i presupposti di fatto dell'Azione stessa e cioe la mancata o irregolare contribuzione e la definitiva perdita, da parte del lavoratore, della prestazione previdenziale. (V 202/77, mass n 383717; (V 2931/76, mass n 381695; (V 4169/75, mass n 378513; (V 4115/75, mass n 378432; (contra 1744/75, mass n 375385).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Civ. art. 2934

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)