Sez. L, Sentenza n. 4169 del 18/12/1975 (Rv. 378513 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO - PRESCRIZIONE - DEI DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - DURATA - DECORRENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO - PRESCRIZIONE - DEI DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - DURATA - DECORRENZA.*
L'Azione del lavoratore nei confronti del datore di lavoro per i danni conseguenti all'omesso o parziale pagamento dei contributi assicurativi prevista dall'art 2116 cod civ va distinta per contenuto e presupposti dall'Azione diretta alla tutela della posizione assicurativa e si prescrive nel termine di dieci anni, i quali decorrono dal momento in cui l'istituto di previdenza ha rifiutato di corrispondere in tutto o in parte le prestazioni previdenziali previste dalla legge, e non gia dal momento della cessazione del rapporto di lavoro o da quello dell'avvenuta prescrizione dei contributi evasi. (V 2234/75, mass n 376031; 1744/75, mass n 375385 Sezioni Unite).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Civ. art. 2934
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)