Sez. 1, Sentenza n. 997 del 04/02/1987 (Rv. 450609 - 01)
TRIBUTI LOCALI (POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) - IMPONIBILE - CALCOLO - IN GENERE - VALORE FINALE - RETTIFICA IN AUMENTO - INCIDENZA SUL VALORE INIZIALE.*
TRIBUTI LOCALI (POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) - IMPONIBILE - CALCOLO - IN GENERE - VALORE FINALE - RETTIFICA IN AUMENTO - INCIDENZA SUL VALORE INIZIALE.*
In tema d'imposta sull'incremento di valore degli immobili, la individuazione del valore iniziale e quella del valore finale del bene trasferito, da eseguire per la Determinazione dell'imponibile (che corrisponde alla differenza tra il secondo ed il primo), costituiscono operazioni distinte e non necessariamente collegate, sicché la modifica dell'uno da parte dell'ufficio, non importa necessariamente quella dell'altro. Tuttavia, i principi di imparzialità della pubblica amministrazione e di adeguatezza dell'imposizione tributaria (artt. 97 e 53 cost.) impongono allo ufficio che rettifichi in aumento il valore finale, di procedere, sempre che sia in possesso di elementi utili, alla rettifica anche del valore iniziale, indipendentemente da una corrispondente richiesta del contribuente. Quest'ultimo può dedurre, in Sede di ricorso alle commissioni tributarie, l'esatta misura del valore iniziale per la corretta Determinazione dell'imponibile e cioè, nel caso che il termine iniziale del raffronto sia compreso nel decennio precedente all'imposizione, il valore dichiarato per il precedente trasferimento e definitivamente accertato, nel caso, invece, che tale termine debba essere riferito all'1 gennaio 1963 (per essere il precedente trasferimento avvenuto oltre un decennio prima dell'entrata in vigore della legge), l'esatta misura del valore iniziale, correggendo l'errore di valutazione precedentemente commesso, stante la obiettiva difficoltà di una valutazione attuale da compiere con riferimento a valori anteriori di oltre dieci anni. In ogni caso deve escludersi che sussista un potere-dovere di rettifica dello stesso valore iniziale ad iniziativa delle stesse commissioni tributarie. (V 4531/83, mass n 429404; (V 5547/83, mass n 430491).*
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 18 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)