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Sez. 1, Sentenza n. 5547 del 13/09/1983 (Rv. 430491 - 01)

TRIBUTI LOCALI (POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (INVIM) - IMPONIBILE - CALCOLO - IN GENERE - ACCERTAMENTO DI UN MAGGIOR VALORE FINALE DEL BENE TRASFERITO - OBBLIGO DELL'UFFICIO O DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DI OPERARE, DI PROPRIA INIZIATIVA, UN CORRELATIVO AUMENTO DEL VALORE INIZIALE - INSUSSISTENZA - RETTIFICAZIONE DEL DETTO VALORE INIZIALE DA PARTE DEL CONTRIBUENTE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430491-01

TRIBUTI LOCALI (POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (INVIM) - IMPONIBILE - CALCOLO - IN GENERE - ACCERTAMENTO DI UN MAGGIOR VALORE FINALE DEL BENE TRASFERITO - OBBLIGO DELL'UFFICIO O DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DI OPERARE, DI PROPRIA INIZIATIVA, UN CORRELATIVO AUMENTO DEL VALORE INIZIALE - INSUSSISTENZA - RETTIFICAZIONE DEL DETTO VALORE INIZIALE DA PARTE DEL CONTRIBUENTE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

In tema d'imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM), l'individuazione del valore iniziale e quello del valore finale del bene trasferito, al fine della Determinazione dell'imponibile nella differenza tra il secondo ed il primo, integrano operazioni distinte e non necessariamente collegate, con la conseguenza che, a fronte dell'accertamento da parte dell'ufficio di un maggiore valore finale, rispetto a quello dichiarato dal contribuente, deve escludersi un dovere dell'ufficio medesimo di operare un correlativo aumento del valore iniziale, come deve escludersi che tale adeguamento possa essere di propria iniziativa effettuato dalle commissioni tributarie, davanti alle quali il contribuente contesti il maggior accertamento. Può tuttavia il contribuente, con specifica e tempestiva istanza soggetta alle regole del contraddittorio e alle relative preclusioni nei diversi gradi del processo tributario, rettificare il detto valore iniziale come da lui dichiarato, quando dimostri un proprio giustificabile errore afferente l'originaria dichiarazione, e purché non sia ridotto l'imponibile differenziale da questa risultante. (Conf 4531/83, mass n 429404).*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 18 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)