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Sez. 1, Sentenza n. 4531 del 06/07/1983 (Rv. 429404 - 01)

TRIBUTI LOCALI (POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) - IMPONIBILE - CALCOLO - VALORE INIZIALE - IN GENERE - ACCERTAMENTO DA PARTE DELL'UFFICIO DI UN MAGGIOR VALORE FINALE - DOVERE DELL'UFFICIO STESSO DI OPERARE UN CORRELATIVO ADEGUAMENTO DEL VALORE INIZIALE - INSUSSISTENZA - ADEGUAMENTO DA PARTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - ESCLUSIONE - SPECIFICA ISTANZA DEL CONTRIBUENTE - NECESSITÀ - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429404-01

TRIBUTI LOCALI (POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) - IMPONIBILE - CALCOLO - VALORE INIZIALE - IN GENERE - ACCERTAMENTO DA PARTE DELL'UFFICIO DI UN MAGGIOR VALORE FINALE - DOVERE DELL'UFFICIO STESSO DI OPERARE UN CORRELATIVO ADEGUAMENTO DEL VALORE INIZIALE - INSUSSISTENZA - ADEGUAMENTO DA PARTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - ESCLUSIONE - SPECIFICA ISTANZA DEL CONTRIBUENTE - NECESSITÀ - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

In tema d'imposta sull'incremento di valore degli immobili, l'individuazione del valore iniziale e quella del valore finale del bene trasferito, al fine della Determinazione dell'imponibile nella differenza fra il secondo ed il primo, integrano operazioni distinte e non necessariamente collegate, con la conseguenza che, a fronte dell'accertamento da parte dell'ufficio di un maggior valore finale, rispetto a quello dichiarato dal contribuente, deve escludersi un dovere dell'ufficio medesimo di operare un correlativo adeguamento del valore iniziale, così come deve escludersi che tale adeguamento possa essere di propria iniziativa effettuato dalle commissioni tributarie, davanti alle quali il contribuente contesti il maggiore accertamento. Per una modifica in aumento anche di detto valore iniziale, si rende necessaria una specifica istanza del contribuente, soggetta alle comuni regole e preclusioni del processo tributario, la quale deve ritenersi ammissibile nei limiti in cui trovi fondamento in un errore giustificabile afferente l'originaria dichiarazione del contribuente stesso, ed implichi una quantificazione dell'imponibile, secondo il suddetto criterio differenziale, non inferiore a quella derivante da tale dichiarazione originaria.*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 18 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)