diritto.io

Sez. 2 - , Sentenza n. 28942 del 24/09/2020 Cc. (dep. 19/10/2020) Rv. 279806 - 01

IMPUTATO - DICHIARAZIONI - INDIZIANTI | Sommarie informazioni testimoniali - Dichiarazioni autoindizianti - Obblighi - Omissione - Inutilizzabilità "erga omnes" delle dichiarazioni successive alle autoaccuse.
Stato
decisa il 2020-09-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279806-01

IMPUTATO - DICHIARAZIONI - INDIZIANTI

In tema di prova dichiarativa, quando il testimone "semplice" rende dichiarazioni autoindizianti è obbligatoria l'interruzione del verbale e la prosecuzione dell'escussione può avvenire solo con le garanzie di cui all'art. 63, comma 1, cod. proc. pen., in mancanza delle quali le dichiarazioni successive sono inutilizzabili "erga omnes", non essendo rilevanti né la fonte degli indizi, né la mancata iscrizione nel registro delle notizie di reato che costituisce elemento formale non necessario per definire la qualifica del dichiarante.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 64 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)