Sez. 1, Sentenza n. 4132 del 14/05/1990 (Rv. 467140 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE - ART. 10 LEGGE 6 MARZO 1987 N. 74 - IUS SUPERVENIENS - APPLICABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - CONSEGUENZE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE - ART. 10 LEGGE 6 MARZO 1987 N. 74 - IUS SUPERVENIENS - APPLICABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - CONSEGUENZE.*
In tema di assegno di divorzio, la nuova disciplina dettata dall'art. 10 legge 6 marzo 1987 n. 74 (che ha modificato l'art. 5 della legge 1 dicembre 1970, n. 898) è applicabile quale "ius superveniens", anche di ufficio nei giudizi in corso, pure in Sede di legittimità, con la conseguenza che, qualora in tale ultima Sede risulti necessario procedere a nuovi accertamenti di fatto, specie con riferimento al nuovo requisito negativo della adeguatezza dei mezzi, che condiziona a favore del coniuge beneficiario l'attribuzione dell'assegno di divorzio, deve disporsi la Cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice del merito perché applichi lo ius superveniens. (nella specie, il procedimento di Cassazione era stato instaurato contro la statuizione di adeguamento dell'assegno di divorzio alle mutate condizioni economiche degli ex coniugi, ex art. 9 legge n. 898 del 1970). (Conf 3535/89, mass n 463514; (Conf 2039/88, mass n 457911; (Conf 1773/88, mass n 457759).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)