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Sez. 1, Sentenza n. 1773 del 20/02/1988 (Rv. 457759 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - ART. 10 LEGGE 6 MARZO 1987 N. 74 - IUS SUPERVENIENS - APPLICABILITÀ DI GIUDIZI PENDENTI IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457759-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - ART. 10 LEGGE 6 MARZO 1987 N. 74 - IUS SUPERVENIENS - APPLICABILITÀ DI GIUDIZI PENDENTI IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*

La disciplina dettata in tema di assegno di divorzio dall'art. 10 legge 6 marzo 1987 n. 74 il quale ha sostituito integralmente l'art. 5 legge 1 dicembre 1970 n. 898, costituisce ius superveniens rispetto alla precedente normativa applicabile anche d'ufficio nei giudizi in corso, anche in Sede di Cassazione, sempre che il ricorso investa il punto della controversia cui si riferisce la nuova disciplina. In tal caso, qualora sia necessario procedere a nuovi accertamenti di fatto, specie con riferimento al nuovo requisito negativo della adeguatezza dei mezzi che condiziona a favore del coniuge beneficiario l'attribuzione dello assegno di divorzio, la suprema Corte deve disporre la Cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice del merito perché applichi lo ius superveniens.*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)