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Sez. 5, Sentenza n. 5457 del 28/11/1997 Cc. (dep. 19/01/1998) Rv. 209876 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Pericolo di reiterazione del reato - Carattere dei reati contestati - Non sufficente - Necessità di individuare condotte concrete dell'indagato.
Stato
decisa il 1997-11-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209876-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI

Il pericolo di reiterazione di reati della stessa indole. di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., non può desumersi dal carattere stesso dei reati contestati ed in particolare dalla protrazione nel tempo di condotte professionalmente dedite alla perpetrazione dei fatti per cui è indagine, in quanto in tal modo ogni reato a struttura permanente o caratterizzato dalla continuazione comporterebbe un pericolo di reiterazione. È necessario invece che siano individuate condotte concrete dell'indagato, e non la propensione generica a commettere certi reati, ma la attuale ed effettiva potenzialità di commetterli, cioè la disponibilità di mezzi e circostanze che renderebbero altamente probabile - una volta adottata la diversa misura cautelare - la ripetizione di delitti di quella specie. (Fattispecie in tema di falso materiale del privato in atto pubblico e contraffazione di pubblici sigilli).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 com. 1 lett. C CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)