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Sez. 2, Sentenza n. 9501 del 23/02/2016 Cc. (dep. 08/03/2016) Rv. 267785 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Pericolo di reiterazione di fatti criminosi - Attualità delle condotte contestate - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-02-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267785-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI

In tema di misure coercitive, l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e la concretezza delle condotte criminose, onde il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche nel caso in cui esse siano risalenti nel tempo, ove persistano atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e collegamenti con l'ambiente in cui il fatto illecito contestato è maturato. (Fattispecie relativa ad indagato per il delitto di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di truffe attraverso l'organizzazione di partite di poker truccate, il quale veniva trovato in possesso di decine di confezioni di carte da gioco, di assegni bancari tratti senza l'indicazione del beneficiario e di una rudimentale contabilità relativa alle posizioni di alcune vittime; elementi che, unitamente all'esito delle intercettazioni telefoniche e degli accertamenti bancari, rivelavano il carattere continuativo dell'attività illecita ed il concreto rischio di recidiva). (Conf. Sez. 2, sent. n. 9500 del 2016, non massimata sul punto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. C CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Legge 16/04/2015 num. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)