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Sez. 1, Sentenza n. 6359 del 18/11/1999 Cc. (dep. 08/02/2000) Rv. 215337 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Pericolo di reiterazione di reati della stessa indole - Modalità e circostanze del fatto - Deduzione simultanea da esse sia della gravità del fatto, sia della capacità a delinquere - Legittimità.
Stato
decisa il 1999-11-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215337-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI

In tema di esigenza cautelare costituita dal pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, poiché la pericolosità dell'indagato deve risultare congiuntamente dalle specifiche modalità del fatto e dalla sua personalità, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, è legittima l'attribuzione alle medesime modalità e circostanze del fatto di una duplice valenza, sia sotto il profilo della valutazione della gravità del fatto, sia sotto il profilo dell'apprezzamento della capacità a delinquere. Invero, le specifiche modalità e circostanze del fatto ben possono essere prese in considerazione anche per il giudizio sulla pericolosità dell'indagato, costituendo la condotta tenuta in occasione del reato un elemento specifico assai significativo per valutare la personalità dell'agente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 lett. C CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)