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Sez. 3, Sentenza n. 3226 del 10/11/1971 (Rv. 354643 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI SPECIFICA MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1971-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354643-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI SPECIFICA MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Il giudice di merito, quando accoglie le conclusioni della consulenza tecnica di ufficio, non e tenuto ad esporre le ragioni in base alle quali ritiene di doversi uniformare al giudizio del consulente e pertanto non incorre nel vizio di insufficiente motivazione su punto decisivo se non nel caso in cui non esamina le censure mosse dalle parti all'opera del consulente, sempre che esse siano precise, circostanziate e tali da portare, ove se ne accerti il fondamento, ad un giudizio diverso da quello espresso nella consulenza. (V 991'71, mass n 350951; 547'71, mass n 350242).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 195

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)