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Sez. L, Sentenza n. 11065 del 20/05/2014 (Rv. 630924 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) | Qualifica di collaboratore fisso - Requisiti - Responsabilità di un servizio - Presupposti.
Stato
decisa il 2014-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630924-01

STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO)

In materia di attività giornalistica, per la configurabilità della qualifica di "collaboratore fisso", di cui all'art. 2 del c.c.n.l. lavoro giornalistico (reso efficace "erga omnes" con d.P.R. 16 gennaio 1961, n. 153), la "responsabilità di un servizio" va intesa come l'impegno del giornalista di trattare, con continuità di prestazioni, uno specifico settore o specifici argomenti d'informazione, onde deve ritenersi tale colui che mette a disposizione le proprie energie lavorative, per fornire con continuità ai lettori della testata un flusso di notizie in una specifica e predeterminata area dell'informazione, attraverso la redazione sistematica di articoli o con la tenuta di rubriche, con conseguente affidamento dell'impresa giornalistica, che si assicura così la "copertura" di detta area informativa, rientrante nei propri piani editoriali e nella propria autonoma gestione delle notizie da far conoscere, contando, per il perseguimento di tali obiettivi, sulla piena disponibilità del lavoratore, anche nell'intervallo tra una prestazione e l'altra.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 10/01/1959 art. 2, DPR 16/01/1961 num. 153 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)