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Sez. 3, Sentenza n. 20137 del 18/10/2005 (Rv. 585228 - 01)

STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA) | Ricostruzione dei fatti, attitudine offensiva delle espressioni usate, sussistenza del diritto di critica - Apprezzamento del giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa a offese rivolte a un giornalista in risposta a sue critiche.
Stato
decisa il 2005-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585228-01

STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA)

In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l'accertamento in concreto dell'attitudine offensiva delle espressioni usate, la valutazione dell'esistenza dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica (la quale ultima si deve esprimere nel rispetto del requisito della continenza e, perciò, in termini formalmente corretti e misurati ed in modo tale da non trascendere in attacchi ed aggressioni personali, diretti a colpire sul piano individuale la figura morale del soggetto criticato) costituiscono accertamenti di fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che un comunicato stampa, rilasciato in risposta a ripetute critiche rivolte da un giornalista, travalicava pesantemente i limiti della continenza, in quanto per sminuirne la persona ridicolizzava l'aspetto fisico del giornalista e, dopo averlo definito disonesto e incompetente, gli dava il consiglio dei seguire corsi di "composizione letteraria").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Costituzione art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)