Sez. 1, Sentenza n. 7395 del 13/07/1999 (Rv. 528550 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - SENTENZA - GRAVAMI - TERMINI | Creditore appellante - Costituzione - Termine ordinario di dieci giorni - Applicabilità - Termine di cinque giorni ex art. 98 legge fall. - Applicabilità - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - SENTENZA - GRAVAMI - TERMINI
Nel giudizio di appello relativo ad opposizione allo stato passivo instaurato da uno dei creditori, il termine di costituzione in giudizio per l'appellante è quello ordinario di dieci giorni, decorrenti dalla notificazione della citazione, e non quello breve di cinque giorni previsto dall'art. 98 della legge fallimentare.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)