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Sez. 1, Sentenza n. 8571 del 28/08/1998 (Rv. 518460 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - SENTENZA - GRAVAMI - TERMINI | Creditore appellante - Sua mancata costituzione nel termine di cinque giorni dalla notifica dell'atto di citazione - Conseguenze - Improcedibilità ex art. 98, terzo comma, della legge fallimentare - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518460-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - SENTENZA - GRAVAMI - TERMINI

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento, la mancata tempestiva costituzione del creditore appellante entro il termine di cinque giorni dalla notifica dell'atto di appello, non determina l'improcedibilità dell'opposizione, prevista, per il primo grado di giudizio, dall'art. 98, terzo comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)