Sez. 1, Sentenza n. 6723 del 10/07/1998 (Rv. 517075 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - SENTENZA - GRAVAMI - TERMINI | Costituzione dell'appellante - Termine ex art. 98, terzo comma, legge fallimentare - Inapplicabilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - SENTENZA - GRAVAMI - TERMINI
In materia di opposizione allo stato passivo fallimentare, l'appellante non ha l'onere di costituirsi in giudizio nel termine di cinque giorni dalla data di notificazione dell'atto di appello, non trovando applicazione in tale grado di giudizio l'art. 98, terzo comma, della legge fallimentare, il quale dispone che i creditori devono costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza e che in mancanza di tempestiva costituzione l'opposizione si reputa abbandonata.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)