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Sez. 3, Sentenza n. 36531 del 12/05/2015 Cc. (dep. 10/09/2015) Rv. 264871 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Omessa acquisizione degli atti posti a fondamento della misura - Violazione del contraddittorio - Nullità generale a regime intermedio - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-05-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264871-01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE

In tema di riesame avverso misure cautelari reali, integra una causa di nullità d'ordine generale a regime intermedio, per violazione del diritto al contraddittorio delle parti, la mancata acquisizione da parte del Tribunale di tutti gli atti specificamente posti a fondamento del provvedimento di vincolo, in quanto in tal modo si pregiudica la possibilità di delineare il contenuto del proposto gravame e si sottrae comunque al giudice il materiale cognitivo utilizzato per l'emissione della misura. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che il principio affermato discende dall'ammissibilità di una trasmissione frazionata degli atti, e dalla inoperatività della sanzione dell'inefficacia della misura cautelare reale per la violazione del termine di cinque giorni, fissato per i provvedimenti cautelari personali dall'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)