Sez. 2, Sentenza n. 15077 del 27/02/2007 Cc. (dep. 13/04/2007) Rv. 236460 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Trasmissione degli atti al tribunale del riesame - Omessa trasmissione di un atto a contenuto informativo della polizia giudiziaria - Inefficacia della misura coercitiva - Condizioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE
L'omessa trasmissione al tribunale del riesame di un atto a contenuto informativo della polizia giudiziaria, richiamato nel provvedimento che ha disposto la misura coercitiva, non ne comporta l'inefficacia, se non è specificamente indicato quali dati sostanziali decisivi siano stati sottratti, per causa dell'omesso invio, al controllo del tribunale del riesame, e se, per mezzo della "prova di resistenza", si ha modo di apprezzare l'irrilevanza, ai fini della correttezza e della legittimità della decisione cautelare, degli elementi non trasmessi.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)