Sez. 2, Sentenza n. 3221 del 02/04/1999 (Rv. 524886 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Scioglimento - Effetti - Liquidazione - Estinzione della società - Esclusione - Modificazione dello scopo - Sussistenza - Fattispecie relativa ad una società in accomandita semplice.
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
Lo scioglimento di una società non ne produce l'estinzione, ma essa continua ad esistere con la stessa individualità, struttura e organizzazione, sia pure con un restringimento della capacità, derivante dalla modificazione dello scopo che non è più quello dell'esercizio dell'impresa, bensì quello della sua liquidazione, attraverso la definizione dei rapporti di credito e di debito con i terzi.(Fattispecie relativa ad una società in accomandita semplice).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2274, Cod. Civ. art. 2275, Cod. Civ. art. 2279, Cod. Civ. art. 2452, Cod. Civ. art. 2323
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)