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Sez. 4, Sentenza n. 20237 del 26/01/2006 Ud. (dep. 14/06/2006) Rv. 234583 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Circostanza attenuante della collaborazione - Presupposti - Concretezza ed efficienza del contributo - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-01-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234583-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

È correttamente negata l'attenuante della collaborazione (articolo 73, comma settimo, d.P.R. n. 309 del 1990) nel caso in cui la droga sequestrata all'imputato non sia rinvenuta per merito e iniziativa da parte di questi e che il contributo fornito dal medesimo alle indagini non ha assunto le caratteristiche richieste dalla norma. (Nella specie, si è osservato che il contributo ha riguardato solo l'indicazione del nome della persona che aveva inviato dal Brasile il pacco contenente la droga, senza che questa informazione avesse poi apportato alcunchè di utile ai fini della concreta individuazione di altri responsabili rispetto a un traffico illecito di una certa rilevanza, tenuto conto del quantitativo complessivo e della purezza della sostanza).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 7 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)