Sez. 3, Sentenza n. 1431 del 15/09/1970 (Rv. 347232 - 01)
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - IN GENERE - CHIAMATA IN CAUSA DELL'ASSICURATORE - INSCINDIBILITA TRA QUESTA CAUSA DI GARANZIA IMPROPRIA E QUELLA PRINCIPALE - ESCLUSIONE.*
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - IN GENERE - CHIAMATA IN CAUSA DELL'ASSICURATORE - INSCINDIBILITA TRA QUESTA CAUSA DI GARANZIA IMPROPRIA E QUELLA PRINCIPALE - ESCLUSIONE.*
Di regola la chiamata in causa dell'assicuratore ai sensi dell'art 1917 cod civ corrisponde ad un rapporto di garanzia impropria, che solo eccezionalmente puo dar luogo ad una situazione di inscindibilita di causa sotto il profilo della dipendenza. (V 2872'69 mass n 342685).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 332
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)