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Sez. 3, Sentenza n. 1182 del 24/04/1974 (Rv. 369213 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE - OMESSA RIPRODUZIONE DI RICHIESTE FORMULATE IN CITAZIONE - PRESUNZIONE DI ABBANDONO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1974-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369213-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE - OMESSA RIPRODUZIONE DI RICHIESTE FORMULATE IN CITAZIONE - PRESUNZIONE DI ABBANDONO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

Il solo fatto che nelle conclusioni di cui all'art 189 cod proc civ non sia formalmente riprodotta una richiesta formulata nella citazione introduttiva non e sufficiente a far presumere che essa sia stata abbandonata dalla parte, qualora il giudice di merito - cui spetta la interpretazione delle richieste rivoltegli - si convinca, sopratutto in base alla condotta processuale della parte stessa, che quest'ultima abbia inteso tener ferma anche quella determinata richiesta o deduzione malgrado la sua materiale omissione. (Conf 1399'73, mass n 364080).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)