Sez. 2, Sentenza n. 3255 del 05/10/1976 (Rv. 382056 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE - MANCATA RIPROPOSIZIONE DI UNA RICHIESTA PRECEDENTE - CONSEGUENZE - PRESUNZIONE DI RINUNCIA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE - MANCATA RIPROPOSIZIONE DI UNA RICHIESTA PRECEDENTE - CONSEGUENZE - PRESUNZIONE DI RINUNCIA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Il solo fatto che nelle conclusioni definitive, formulate ai sensi dell'art 189 cod proc civ, non sia stata formalmente riprodotta una richiesta avanzata in precedenza, non vale a far presumere che essa sia stata rinunciata o abbandonata dalla parte, specialmente quando la richiesta non specificamente riproposta si connette strettamente con quelle oggetto delle conclusioni prese, sotto il profilo dell'interesse della parte, e quando dalla condotta processuale di questa risulti, secondo l'insindacabile convincimento del giudice del merito, che essa, nonostante l'omissione, ha inteso tener ferma quella determinata istanza. (V 2164/74, mass n 370517; (V 1182/74, mass n 369213; (V 3369/71, mass n 354906).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 212
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)