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Sez. 3, Sentenza n. 3618 del 04/11/1997 Cc. (dep. 18/12/1997) Rv. 209713 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - NOTIFICA ALLA PERSONA OFFESA | Omissione - Conseguenze - Ammissibilità del ricorso per cassazione - Proposizione svincolata dal termine fissato dall'art. 585 cod. proc.pen..
Stato
decisa il 1997-11-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209713-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - NOTIFICA ALLA PERSONA OFFESA

Avverso il decreto di archiviazione emesso senza previo avviso alla persona offesa o danneggiata, che ne abbia fatto istanza ai sensi dell'art. 408 comma 2, cod. proc. pen., è ammissibile il ricorso per cassazione la cui proposizione, non essendo prevista la notifica del decreto stesso alle parti interessate, è svincolata dal termine fissato dall'art. 585 stesso codice.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 585 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)