diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 41173 del 19/09/2013 Cc. (dep. 07/10/2013) Rv. 257235 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - NOTIFICA ALLA PERSONA OFFESA | Omissione - Ricorribilità in cassazione - Decorrenza del termine per l'impugnazione - Effettiva conoscenza del provvedimento - Necessità.
Stato
decisa il 2013-09-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257235-01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - NOTIFICA ALLA PERSONA OFFESA

Il termine entro il quale la persona offesa dal reato può ricorrere per cassazione contro il decreto di archiviazione adottato in violazione del contraddittorio decorre dalla data di effettiva conoscenza della notizia della sua esistenza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)