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Sez. 2, Sentenza n. 28613 del 26/06/2007 Cc. (dep. 18/07/2007) Rv. 237761 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - NOTIFICA ALLA PERSONA OFFESA | Omissione - Ricorribilità in cassazione - Decorrenza del termine per l'impugnazione - Effettiva conoscenza del provvedimento.
Stato
decisa il 2007-06-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237761-01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - NOTIFICA ALLA PERSONA OFFESA

Il termine entro il quale la persona offesa dal reato può ricorrere in Cassazione contro il decreto di archiviazione asseritamente reso in violazione del contraddittorio decorre, in difetto di forme di conoscenza legale del provvedimento, dalla data della sua conoscenza effettiva. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il predetto termine dovesse decorrere dalla data di deposito al G.i.p. di una istanza della persona offesa di revoca del decreto di archiviazione poi impugnato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)