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Sez. 2, Sentenza n. 11980 del 05/11/1992 (Rv. 479349 - 01)

Vendita - Obbligazioni del venditore - Consegna della cosa - Titoli e documenti relativi alla proprietà ed all'uso | Vendita di appartamento ad uso abitazione - Consegna del certificato di abitabilità - Obbligo del venditore - Qualità di costruttore, del venditore - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1992-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479349-01

Vendita - Obbligazioni del venditore - Consegna della cosa - Titoli e documenti relativi alla proprietà ed all'uso

Fra i documenti relativi alla proprietà ed all'uso della cosa venduta, che il venditore deve consegnare al compratore a norma dell'art. 1477 comma 3 cod. civ., è compreso, nel caso di vendita di un appartamento ad uso di abitazione, il certificato di abitabilità, che costituisce requisito indispensabile ai fini della realizzazione della funzione economico-sociale dell'oggetto del contratto. Trattandosi della documentazione di un requisito oggettivo, attinente alle qualità essenziali della "res vendita" e non alle condizioni soggettive del venditore, l'obbligazione suddetta è posta a carico del venditore, senza alcuna distinzione fra il costruttore ed il successivo proprietario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1477, Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 221 CORTE COST., Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)