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Sez. 1, Sentenza n. 3154 del 04/03/2003 (Rv. 560816 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Espulsione - Decreto prefettizio - Impugnazione - Procedimento - Interessato - Audizione - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560816-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

Nel procedimento conseguente al ricorso avverso il decreto prefettizio di espulsione dello straniero il giudice deve, in ogni caso, sentire l'interessato, giusta disposto dell'art. 13, comma nono del D.Lgs. 286/2000 (nel testo precedente alle modifiche di cui alla legge 189/2002), attesi il carattere indiscutibilmente contenzioso del procedimento stesso e la conseguente applicabilità del principio del contraddittorio, che impone (art.4 D.Lgs. 113/1999, introduttivo dell'art. 13 bis nel D.Lgs. 286/1998) la notifica, a cura della cancelleria, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio all'autorità emittente (decreto che va, peraltro, comunicato allo straniero per ragioni di coerenza con il modello procedimentale di cui agli artt.737 ss. cod. proc. civ., richiamati dal citato art. 13 comma nono), senza che la necessità della predetta audizione nei termini e nei modi di legge possa ritenersi soddisfatta da alcun altro atto equivalente, e tanto meno da quella eventualmente tenutasi dinanzi all'autorità amministrativa presso il centro di accoglienza.

Riferimenti normativi: Legge 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)