Sez. 6, Sentenza n. 1725 del 28/04/1997 Cc. (dep. 21/07/1997) Rv. 208642 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA | Dichiarazione di inammissibilità - Motivazione - Contenuto - Infondatezza della notizia di reato - Omessa indicazione delle nuove investigazioni e dei relativi elementi di prova - Necessità - Anticipazione di valutazioni in ordine all'esito degli accertamenti - Legittimità - Esclusione - Ricorso per cassazione - Ammissibilità.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA
Nell'archiviare de plano gli atti nonostante l'opposizione proposta dal denunciante, ai sensi del secondo comma dell'art. 410 cod. proc. pen., il giudice delle indagini preliminare deve motivare specificamente sia in ordine alla infondatezza della notizia di reato che in ordine alla omessa indicazione dell'oggetto delle investigazioni suppletive e dei relativi elementi di prova. Poiché l'opposizione è rivolta esclusivamente a sostituire il provvedimento de plano con il rito camerale, il Gip non può anticipare, attraverso il decreto, valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o all'esito delle indagini suppletive richieste. È perciò ricorribile per cassazione il provvedimento con il quale il Gip abbia emesso decreto di archiviazione nonostante l'opposizione della parte motivando l'inammissibilità in ragione della già avvenuta valutazione di inutilità di ulteriori indagini implicitamente fatta dal Pm.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)