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Sez. 1, Sentenza n. 4404 del 15/10/1977 (Rv. 387987 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI - ESPROPRIAZIONI DI UN FONDO FACENTE PARTE DI UN'IMPRESA AGRICOLA UNITARIA - ESPROPRIAZIONE PARZIALE - CONFIGURABILITA - DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA - CRITERI.*
Stato
decisa il 1977-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387987-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI - ESPROPRIAZIONI DI UN FONDO FACENTE PARTE DI UN'IMPRESA AGRICOLA UNITARIA - ESPROPRIAZIONE PARZIALE - CONFIGURABILITA - DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA - CRITERI.*

L'espropriazione di un fondo facente parte di un'impresa agricola, economicamente e funzionalmente unitaria, configura espropriazione parziale, con la conseguenza che la relativa indennita, ai sensi dell'art 40 della legge 25 giugno 1865 n 2359, va determinata alla stregua della differenza tra il valore dell'intero immobile, prima dell'espropriazione, e quello della parte residua dopo l'ablazione tenendo conto, pertanto, degli eventuali pregiudizi subiti da quest'ultima per effetto dell'espropriazione stessa. (V 4047/75, mass n 378346; (V 3566/72, mass n 361548).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)