Sez. L, Sentenza n. 14538 del 24/12/1999 (Rv. 532519 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE | Assunzione per un periodo stabilito in mesi - Determinazione di tale periodo - Calcolo dei soli giorni di attività lavorativa - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE
Nell'ipotesi di assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova ai sensi dell'art. 2096 cod. civ., se il termine del periodo di prova è fissato in mesi, in assenza di una specifica previsione, si deve osservare il calendario comune, con la conseguenza che resta esclusa la possibilità di tener conto dei soli giorni di lavoro effettivamente prestato e non anche dei giorni di sospensione della prestazione lavorativa per ferie, festività, malattia, infortunio od altro.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2963
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)