Sez. L, Sentenza n. 6479 del 25/07/1987 (Rv. 454752 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - COMPUTO DEI TERMINI - PERIODO DI PROVA - TERMINE FISSATO A MESI - COMPUTO SECONDO IL CALENDARIO COMUNE.*
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - COMPUTO DEI TERMINI - PERIODO DI PROVA - TERMINE FISSATO A MESI - COMPUTO SECONDO IL CALENDARIO COMUNE.*
La regola che un termine fissato a mesi deve essere computato secondo il calendario comune, posta dagli artt. 155 secondo comma cod. proc. civ. e 2963 primo comma cod. civ., configura espressione di un principio generale, applicabile, in difetto di diversa previsione, tanto in materia processuale quanto in materia sostanziale. Pertanto, nel caso di assunzione in prova del lavoratore subordinato, per un periodo di tempo stabilito in mesi, resta esclusa la possibilità di determinare tale periodo, anziché alla stregua del calendario, con il calcolo dei soli giorni di effettiva attività lavorativa, e quindi aggiungendo ai mesi di calendario tutti i giorni nei quali, per qualunque ragione, sia mancata la prestazione, ostandovi, oltre l'inequivoca espressione letterale della contrattazione che non autorizzi una siffatta deroga all'indicato principio, la sua illegittimità in relazione al periodo massimo di prova stabilito dall'art. 10 della legge 15 luglio 1966 n. 604. (V 707/87, mass n 450409; (V 3675/86, mass n 446566).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2963, Cod. Proc. Civ. art. 155
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)