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Sez. 3, Sentenza n. 3549 del 23/02/2004 (Rv. 570400 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE | Danno biologico in caso di morte non immediata del danneggiato - Configurabilità - Condizioni - Limiti - Diritto al risarcimento del danno - Trasmissibilità "iure hereditatis" - Criteri di quantificazione.
Stato
decisa il 2004-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570400-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE

Nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse è configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla menomazione della integrità psicofisica patita dal danneggiato per il periodo di tempo indicato, e il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento del danno è trasmissibile agli eredi "iure hereditatis"; in questo caso, l'ammontare del danno biologico terminale sarà commisurato soltanto all'inabilità temporanea, e tuttavia la sua liquidazione dovrà tenere conto, nell'adeguare l'ammontare del danno alle circostanze del caso concreto, del fatto che, se pure temporaneo, tale danno è massimo nella sua entità ed intensità, tanto che la lesione alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)