Sez. 6, Sentenza n. 51951 del 17/10/2017 Cc. (dep. 14/11/2017) Rv. 271655 - 01
ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Ordinanza di aggravamento della misura cautelare - Imputato alloglotta - Obbligo di traduzione nella lingua a lui nota - Sussistenza - Ragioni.
ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE
L'ordinanza di aggravamento della misura cautelare nei confronti dell'indagato alloglotta deve essere tradotta nella lingua a quest'ultimo nota, ai sensi dell'art. 143 cod. proc. pen. (come modificato dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32) atteso che la finalità di assicurare il compiuto esercizio del diritto di difesa, cui è preordinata detta traduzione, presuppone la conoscenza sia degli elementi indiziari, valorizzati ai fini dell'adozione della misura, che delle esigenze cautelari e delle loro modifiche per effetto di circostanze di fatto sopravvenute. (In motivazione la Corte ha precisato che l'omessa traduzione non comporta l'invalidità del titolo cautelare ma incide solo sulla sua efficacia, a condizione che la circostanza della mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'indagato non fosse già nota al momento della sua emissione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)