Sez. 1, Sentenza n. 20178 del 24/09/2010 (Rv. 614253 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - RICONVENZIONALE | Eccezione riconvenzionale e domanda riconvenzionale - Differenza - Proponibilità di domanda riconvenzionale per la prima volta in appello - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in materia di usucapione.
PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - RICONVENZIONALE
La proposizione di domande nuove in appello è inammissibile, anche se la stessa questione sia stata sollevata in primo grado con eccezione riconvenzionale, perché questa, pur ampliando il tema della controversia, tendendo a paralizzare il diritto della controparte, rimane nell'ambito della difesa e del "petitum", a differenza della domanda riconvenzionale che è diretta a chiedere l'accertamento di un diritto con autonomo provvedimento avente forza di giudicato. (Nella fattispecie, la parte aveva eccepito in riconvenzionale l'intervenuta usucapione, mentre solo in appello aveva proposto inammissibile domanda riconvenzionale volta ad ottenere pronuncia dichiarativa del diritto di proprietà per intervenuto acquisto a titolo originario).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 1158
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)