Sez. 2, Sentenza n. 10441 del 18/07/2002 (Rv. 555912 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | Eccezioni riconvenzionali nuove proposte dall'appellante - Eccezione di usucapione - Ammissibilità - Condizioni - Limiti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE
In materia di procedimento civile, a norma dell'art. 345 cod. proc. civ. (nella formulazione anteriore alla riforma del 1990), la proponibilità di eccezioni riconvenzionali nuove in appello deve ritenersi consentita all'appellante anche nel caso in cui venga, per l'effetto, ampliato il "thema decidendum", purché le eccezioni formulate nell'atto introduttivo siano dirette all'esclusivo fine di ottenere la relazione della domanda avversaria. Ne consegue che l'eccezione riconvenzionale di usucapione, non introducendo una nuova pretesa, ma essendo rivolta essenzialmente al rigetto di quella della controparte sia pure con allargamento dei poteri di indagine del giudice, ben può essere proposta per la prima volta in appello, non potendo il silenzio o l'inerzia al riguardo dalla parte interessata mantenuti in primo grado costituire comportamenti obiettivamente valutabili come rinuncia alla facoltà di avvalersene.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)